I Decreti Ministeriali del 2001 prevedono quanto segue: “ Rinvio di quattro settimane Somministrazione di vaccini costituiti da virus o batteri viventi attenuati, quali BCG, antivaiolo, antipolio (orale), antimorbillo, antiparotite, antirosolia, antifebbre gialla. Rinvio per 48 ore La somministrazione di vaccini costituiti da virus, batteri, rickettsie uccisi o inattivati o da tossoidi, quali contro epatite B, rabbia (somministrazione profilattica), tetano, difterite, pertosse, febbre tifoide e paratifoide, colera, febbre delle Montagne Rocciose, influenza, poliomielite (iniezione), peste, comporta il rinvio della donazione per 48 ore, semprechè i soggetti vaccinati risultino asintomatici e afebbrili. Rinvio per periodi di tempo di durata variabile Malaria: presso ogni struttura trasfusionale e centro di raccolta deve essere disponibile una mappa delle zone ad endemia malarica con relativo elenco alfabetico dei Paesi interessati.
A) i soggetti che hanno vissuto in aree malariche per i primi cinque anni della loro vita hanno acquisito, presumibilmente, uno stato di immunità che può renderli portatori asintomatici del parassita. Essi possono essere accettati come donatori se sono passati sei mesi dalla loro ultima visita nell'area di endemia malarica, purchè siano negativi i test immunologici riconosciuti in grado di evidenziare anticorpi anti-malarici. Se i risultati dei test sono positivi, il soggetto è permanentemente escluso dalla donazione di cellule ematiche. Se non sono disponibili i test di cui sopra, il soggetto può essere accettato come donatore di sangue, se è trascorso un periodo, privo di sintomi, di almeno 3 anni dall'ultima visita nell'area di endemia;
B) Tutti i soggetti che hanno visitato una zona ad endemia malarica possono essere accettati quali donatori, dopo un periodo di sei mesi dal ritorno, se non hanno sofferto di episodi febbrili durante la visita o dopo il ritorno. Chi ha, invece, sofferto di episodi febbrili può essere accettato in presenza di negatività dei test immunologici sei mesi dopo essere divenuti asintomatici e dopo la cessazione della terapia. Se i test immunologici non sono disponibili, il soggetto può essere accettato quale donatore soltanto dopo un periodo minimo di tre anni dal ritorno dalla zona endemica;
C) Soggetti che abbiano sofferto di malaria, diagnosticamene accertata, devono essere sospesi dalla donazione sino alla scomparsa dei sintomi e sino al termine del trattamento terapeutico. Per i primi tre anni, essi possono donare esclusivamente plasma; in seguito, possono donare sangue intero, purchè i test immunologici riconosciuti siano negativi;
D) Il periodo di quarantena e l'uso di test immunologici possono essere omessi, per quei donatori di sangue, la cui parte cellulare viene scartata e il plasma utilizzato esclusivamente per la plasmaderivazione, cosi' da renderlo sicuro dalla possibile trasmissione di malaria. In considerazione che il plasma liquido, quello fresco congelato e i crioprecipitati congelati non possono essere ritenuti totalmente privi di elementi cellulari e perciò, di parassiti malarici vitali.
Le disposizioni contenute nel Decreto del Ministro della Sanità del 26 gennaio 2001 (Protocolli per l'accertamento della idoneità del donatore di sangue e di emocomponenti., Allegato 4: “Criteri di esclusione permanente e temporanea del candidato donatore ai fini della protezione della salute del ricevente”), prevedono:
Rinvio di un anno:
Esposizione accidentale al sangue o a strumenti contaminati da sangue.
Trasfusione di sangue o di emocomponenti o trattamento con farmaci emoderivati.
Endoscopia o uso di catetere.
Trapianto di tessuti e/o di cellule.
Intervento chirurgico di rilievo.
Allergia ai farmaci con particolare riguardo alla penicillina (dopo l'ultima esposizione).
Contatto diretto con epatitici.
Rapporti sessuali con persone infette o a rischio maggiore di infezione da HBV, HCV, HIV.
Vaccinazione antirabica (se dopo l'esposizione).
Parto o interruzione di gravidanza.
Agopuntura (se non praticata da un medico autorizzato e con l'utilizzo di aghi a perdere).
"Piercing" (se non praticato con strumenti a perdere).
Tatuaggi.
Rapporti sessuali occasionali a rischio di trasmissione di malattie infettive.
L'attenzione posta negli ultimi anni al problema dei possibili rischi collegati con la trasfusione di sangue e/o di suoi derivati ha portato alla emanazione di numerose direttive nazionali ed internazionali (letteratura scientifica, indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Raccomandazione dell'Unione Europea, Leggi e Decreti nazionali), ben sintetizzate nelle “Linee guida per la selezione del donatore edite dalla Società Italiana di Medicina Trasfusionale e di Immunoematologia e nel Decreto Ministeriale 26 gennaio 2001: “Protocolli per l'accertamento della idoneità del donatore di sangue e di emocomponenti”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 278 del 3 aprile 2001. In tutte viene ribadito che mai come oggi è stato così sicuro, anche se non si può considerare a rischio zero. Questo importantissimo risultato è stato raggiunto grazie al ricorso a donatori volontari, periodici, non remunerati, anonimi e responsabili, all'accurata raccolta dei dati sanitari con eventuale autoesclusione o esclusione da parte del medico, all'esecuzione di tutti i test a nostra disposizione. È chiaro pertanto che nel momento della selezione del donatore vengono indagate tutte quelle condizioni che possono aver esposto il donatore ad un qualsiasi rischio di contrarre patologie potenzialmente trasmissibili con il sangue. Sulla base di queste considerazioni riporto quanto indicato nelle Linee guida prima citate relativamente ai criteri di esclusione a protezione del ricevente. “Il criterio fondamentale è che non deve donare sangue o suoi componenti chi è affetto da patologie trasmissibili e chi ha avuto in un periodo precedente (diverso da caso a caso) comportamenti (volontari e non), contatti interpersonali, contatti con materiali organici, esposizione a vettori di agenti infettanti ….. E' chiaro che tutte le volte in cui il rischio prevalente è di una batteriemia transitoria ……… sarà necessaria una sospensione per almeno 48 ore dopo la manovra o dopo la piena guarigione. Tutte le volte in cui il rischio prevalente, anche se remoto, è invece quello di una possibile infezione virale (epatite B, C, AIDS) il criterio di sospensione è quello di fare riferimento al massimo periodo finestra ragionevolmente prevedibile, fissato attualmente, anche se con eccesso di scrupolo in un anno”. Di tutto quanto indicato su questo argomento, l'aspetto critico rimane il periodo “finestra” (il tempo cioè intercorrente tra il contagio con un virus e la nostra capacità di evidenziarlo nel sangue) per alcune patologie trasmissibili (epatiti, AIDS) che è di alcune settimane. Pertanto è indispensabile instaurare un rapporto di completa fiducia tra donatore e medico nel momento della compilazione del questionario e del colloquio.
A tal fine, nel Decreto del Ministro della Sanità del 26 gennaio 2001, si legge:
Inidoneità permanente: Il candidato donatore affetto o precedentemente affetto da una delle sottoelencate patologie o condizioni deve essere dichiarato permanentemente non idoneo alla donazione di sangue o di emocomponenti ai fini della protezione della salute del ricevente: ………………. - comportamenti sessuali ad alto rischio di trasmissione di malattie infettive, comprese le persone che hanno avuto rapporti sessuali in cambio di denaro o di droga.
Esclusione temporanea: In presenza di una delle sotto elencate patologie o condizioni il candidato donatore deve essere dichiarato temporaneamente non idoneo alla donazione di sangue o di emocomponenti per un periodo di tempo di durata variabile in funzione della patologia o condizione rilevata.
Rinvio di un anno: Esposizione accidentale al sangue o a strumenti contaminati da sangue. ……… Contatto diretto con epatitici. Rapporti sessuali con persone infette o a rischio maggiore di infezione da HBV, HCV, HIV. ………………… Rapporti sessuali occasionali a rischio di trasmissione di malattie infettive. Pertanto oggi si deve parlare di “comportamenti a rischio” e non di “categorie a rischio”. Tutto questo deve chiaramente agire in un contesto di massima consapevolezza del ruolo del donatore di sangue periodico come apportatore di salute e non di patologie. Quanto sopra esposto ha chiaramente valenza generale, mentre per i casi specifici è opportuno un colloquio diretto e riservato con il personale sanitario addetto alla selezione del donatore.